PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) modificare il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, al fine di affermare il principio per cui il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti, e viceversa, è vietato in ogni caso;

          b) modificare conseguentemente le disposizioni in tema di accesso alla magistratura al fine di prevedere che già nella domanda di partecipazione al concorso in magistratura il candidato debba indicare quale funzione, requirente o giudicante, intende svolgere in caso di superamento del concorso;

          c) procedere conseguentemente al coordinamento delle disposizioni in materia di ordinamento giudiziario riguardanti il passaggio di funzioni per i magistrati.

      2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.